Norme sulla privacy
Accordo di riservatezza e riservatezza OEM batterie al litio

Parte A (principale / cliente):- Non si tratta di un problema.
Codice di credito sociale unificato / numero d'identità:- Non si tratta di un problema.
Indirizzo:- Non si tratta di un problema.
Informazioni di contatto:- Non si tratta di un problema.
Parte B (Fabbricante/OEM Processor):- Non si tratta di un problema.
Codice unico del credito sociale:- Non si tratta di un problema.
Indirizzo:- Non si tratta di un problema.
Informazioni di contatto:- Non si tratta di un problema.
considerando che la parte A affida alla parte B l'esecuzione di servizi transfrontalieri di personalizzazione, produzione, trasformazione, assemblaggio e servizi di supporto relativi ai prodotti per batterie al litio;Nel corso della cooperazione transfrontaliera, la parte B accederà e otterrà una varietà di informazioni private e riservate della parte A, incluse, a titolo esemplificativo, informazioni commerciali, dati tecnici, marchi,informazioni sui clienti e documenti commerciali transfrontalieri.
Standardizzare la raccolta, l'uso, la conservazione e la divulgazione di informazioni riservate, prevenire le perdite di informazioni, gli abusi e l'uso improprio,proteggere i diritti e gli interessi legittimi di entrambe le parti nella cooperazione transfrontaliera, e rispettare leRegolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR),Legge sulla sicurezza informatica della Repubblica popolare cinese,Legge sulla protezione delle informazioni personali della Repubblica popolare cinese,Diritto contrattualee altre leggi e regolamenti internazionali e nazionali applicabili, entrambe le parti concludono il presente accordo di riservatezza mediante negoziati amichevoli sul principio di uguaglianza,volontariato, buona fede e beneficio reciproco.

Articolo 1 Definizione e campo di applicazione delle informazioni riservate

Ai fini del presente accordo:Informazioni riservatesi riferisce a tutte le informazioni non pubbliche, di valore commerciale e proprietarie ottenute, generate o divulgate da una delle parti nel corso della cooperazione transfrontaliera tra OEM di batterie al litio;in forma scritta, elettronico, orale, a campione, disegno, dati o in qualsiasi altra forma tangibile o immateriale.

1.1 Informazioni riservate esclusive della parte A

(1)Informazioni sulla personalizzazione del marchio e dell'OEM: marchi, loghi, documenti di autorizzazione del marchio, soluzioni di imballaggio esclusive, norme di identificazione dei prodotti, specifiche di design del marchio e materiali di marketing transfrontaliero del marchio della Parte A;
(2)Informazioni tecniche sulle batterie al litio: parametri personalizzati della cella, capacità, tensione, velocità, resistenza interna, grado di protezione, rapporto di formula, tecnologia di produzione, processo di assemblaggio, standard di prova, requisiti di qualità,disegni di progetto, dati di campionamento, soluzioni di ricerca e sviluppo e programmi di miglioramento tecnico;
(3)Informazioni commerciali e sul commercio transfrontaliero: quantità di ordini OEM, programma di produzione, ciclo di consegna, sistema di determinazione dei prezzi, quotazione, struttura dei costi, condizioni di regolamento, canali di approvvigionamento, dati della catena di approvvigionamento,piani logistici transfrontalieri e informazioni sulla dichiarazione doganale;
(4)Informazioni private del cliente: informazioni sui clienti finali della parte A, inclusi elenchi di clienti, dati di contatto, richieste di appalto, documenti di cooperazione,dati post-vendita e altre informazioni private sui clienti coinvolti nelle transazioni transfrontaliere;
(5)Altre informazioni riservate: dati operativi, informazioni finanziarie, piani di cooperazione non pubblicati, documenti di gara e sistemi di gestione interna della parte A.

1.2 Informazioni generali riservate di entrambe le parti

Contenuto del presente accordo e documenti complementari di cooperazione, informazioni sul personale di contatto, documenti di comunicazione sulla cooperazione, dati di accettazione della produzione, relazioni di ispezione della qualità,materiali non standard personalizzati generati durante la cooperazione e altre informazioni confermate come riservate da entrambe le parti.

1.3 Esclusione delle informazioni riservate

Le seguenti informazioni non sono considerate riservate: informazioni accessibili al pubblico, informazioni divulgate senza colpa della parte ricevente,informazioni legalmente possedute dalla parte ricevente prima della cooperazione, informazioni divulgate con il consenso scritto della parte che le ha comunicate, e informazioni che devono essere divulgate in virtù di disposizioni obbligatorie di legge, autorità giudiziarie o amministrative.

Articolo 2 Norme per l'uso e la conservazione delle informazioni

2.1 La parte B utilizza le informazioni riservate della parte Asolo per l'esecuzione di questa cooperazione transfrontaliera OEM, compresa la produzione dei prodotti, l'ispezione della qualità, la consegna e i servizi post-vendita per gli ordini della parte A. La parte B non estende l'ambito d'uso né utilizza le informazioni per la propria R&S,produzione e vendita, né fornire, copiare o imitare la tecnologia e i materiali del marchio della Parte A per terzi.
2.2 la parte B istituisce un sistema standardizzato di gestione delle informazioni riservate, applica una gestione esclusiva dei documenti tecnici, dei dati, dei campioni e dei disegni della parte A;assegnare personale speciale per la gestione delle questioni di cooperazione transfrontaliera, limitare rigorosamente i diritti di accesso del personale interno e vietare ai dipendenti irrilevanti di visualizzare, copiare o diffondere informazioni riservate.
2.3 Tutte le operazioni di archiviazione e di trasmissione delle informazioni private della Parte A devono essere effettuate tramite apparecchiature aziendali e sistemi dedicati della Parte B conformi.Dischi in U, i dischi cloud personali e altri dispositivi non autorizzati sono vietati di memorizzare, eseguire il backup o trasmettere informazioni riservate della Parte A.La fotografia e la conservazione di dati riservati sono severamente vietate..
2.9 Senza il consenso ufficiale scritto del sigillo della Parte A, la Parte B non può copiare, estrarre, alterare, adattare o riutilizzare le informazioni riservate della Parte A.né trasferire o prestare materiale riservato a terzi.

Articolo 3 Obblighi di riservatezza

3.1 Entrambe le parti assumono obblighi di riservatezza rigorosi per le informazioni riservate ottenute l'una dall'altra,e adottano norme di protezione non inferiori a quelle utilizzate per i propri segreti commerciali per garantire una conservazione sicura e prevenire le perdite di informazioni.
3.2 Obblighi esclusivi per la parte B nel settore OEM transfrontaliero: la parte B mantiene strettamente confidenziale tutti i parametri fondamentali personalizzati,processi di produzione esclusivi e sistemi OEM dei prodotti delle batterie al litio della parte ALa parte B non deve divulgare informazioni su prodotti personalizzati a pari o terzi, né produrre o vendere in privato prodotti OEM personalizzati della parte A.e non copiare o imitare prodotti simili basati sui dati tecnici della Parte A.
3.3 La parte B conduce una formazione regolare in materia di riservatezza per i dipendenti sul posto di lavoro e firma lettere indipendenti di impegno in materia di riservatezza con il personale competente.Qualsiasi fuga di informazioni causata da dipendenti o personale cooperativo della Parte B è considerata una violazione del contratto da parte della Parte B., di cui la parte B è pienamente responsabile.
3.4 Durante il periodo di cooperazione e dopo la cessazione della cooperazione, nessuna delle parti utilizza le informazioni private dell'altra parte,risorse commerciali o tecniche per la concorrenza sleale, compresi, a titolo esemplificativo, il rapimento di clienti o il plagio di soluzioni di prodotto.
3.5 Ciascuna delle parti notifica immediatamente all'altra parte ogni rischio di fuga, furto o abuso di informazioni e coopera pienamente per adottare misure correttive e di controllo delle perdite.

Articolo 4 Restituzione e distruzione delle informazioni riservate

4.1 All'interno3 giorni lavoratividopo la cessazione del presente accordo, il completamento della cooperazione o in qualsiasi momento su richiesta della parte A,La parte B restituisce incondizionatamente tutti i materiali riservati cartacei ed elettronici della parte A., compresi, a titolo esemplificativo, disegni di progetto, schemi tecnici, documenti di parametri, contratti commerciali, dati dei clienti, campioni di prodotti e prodotti difettosi.
4.2 Per i dati elettronici, i file di backup e i record della cache che non possono essere restituiti fisicamente, la parte B elimina e distrugge completamente e definitivamente tutto il contenuto senza conservare alcun backup,frammenti duplicati o residuiLa parte B fornisce una certificazione scritta di distruzione alla parte A e coopera alla verifica della parte A.
4.3 Per i materiali conservati con conferma scritta della parte A, la parte B continua ad adempiere agli obblighi di riservatezza fino a quando la parte A non rinuncia formalmente alla responsabilità di riservatezza per iscritto.

Articolo 5 Durata della riservatezza

Gli obblighi di riservatezza del presente accordo sopravvivono alla risoluzione, alla cancellazione o alla scadenza dell'accordo quadro di cooperazione OEM.Il termine di riservatezza è permanente a decorrere dalla data di entrata in vigore della cooperazione.I segreti tecnici fondamentali, le informazioni esclusive sulle personalizzazioni OEM e le informazioni private dei clienti sono riservate per sempre.Se necessario, entrambe le parti possono negoziare e confermare separatamente un termine di riservatezza fisso..

Articolo 6 Responsabilità per violazione del contratto

6.1 Se la parte B viola qualsiasi obbligo di riservatezza ai sensi del presente accordo, compresa la fuga di informazioni, l'uso non autorizzato, la conservazione privata, lo sviluppo secondario,imitazione di prodotti o rapimento di clienti, la parte B paga alla parte A un risarcimento dei danni in liquidazione di[Importo doganale]RMB (o valuta estera equivalente).
6.2 Se i danni liquidati sono insufficienti a coprire le perdite della parte A, la parte B deve compensare interamente la parte A per tutte le perdite dirette e indirette, comprese, a titolo esemplificativo, le perdite di marca,perdita di profitto di mercato, spese legali, spese legali, spese notarili, spese di viaggio e perdite di credito di terzi derivanti da controversie transfrontaliere.
6.3 Qualsiasi violazione da parte della parte B che causa danni al marchio, perdite di mercato, controversie transfrontaliere per violazione o sanzioni amministrative alla parte A è interamente a carico della parte B.Se le circostanze costituiscono un reato, la parte A si riserva il diritto di perseguire la responsabilità penale della parte B e delle pertinenti persone responsabili.
6.4 Se la parte A divulga informazioni commerciali legittime della parte B in violazione del presente accordo, la parte A risarcerà alla parte B tutte le perdite economiche dirette subite.

Articolo 7 clausola di esenzione

7.1 Nessuna delle parti è responsabile per la violazione del contratto se la divulgazione delle informazioni è richiesta da leggi imperative, decisioni giudiziarie o ordinanze amministrative.l'informatore notifica per iscritto in anticipo all'altra parte e controlla rigorosamente l'ambito di divulgazione entro i requisiti di legge;.
7.2 Nessuna delle parti è responsabile per le perdite di informazioni causate da forze maggiori, dalle maggiori vulnerabilità della sicurezza della rete o da attacchi di terze parti malevoli al di là del controllo soggettivo.Entrambe le parti si informano prontamente e adottano attivamente misure correttive.

Articolo 8 Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia derivante o connessa al presente accordo è risolta mediante negoziati amichevoli.entrambe le parti avranno il diritto di intentare una causa presso il tribunale popolare competente per la sede della parte A..

Articolo 9 Disposizioni diverse

9.1 Il presente accordo è un accordo accessorio all'accordo quadro di cooperazione transfrontaliera tra OEM di batterie al litio e ha gli stessi effetti giuridici dell'accordo quadro.Gli accordi complementari conclusi dalle due parti sono parte integrante del presente accordo..
9.2 Se una clausola del presente accordo è ritenuta invalida o revocabile a causa del mancato rispetto della legislazione applicabile, la validità delle restanti clausole rimane inalterata.
9.3 Il presente accordo è redatto in due esemplari, ciascuno dei quali detiene una copia; esso entra in vigore al momento della firma e del sigillo da parte di entrambe le parti, con uguale effetto giuridico.
(senza testo in basso)
Parte A (principale / cliente):- Non si tratta di un problema.
Firma / sigillo: ________________________
Data: ______ / ______ / ______
Parte B (Fabbricante/OEM Processor):- Non si tratta di un problema.
Firma / sigillo: ________________________
Data: ______ / ______ / ______